NON E' OBBLIGATA IN SOLIDO LA BENEFICIARIA CHE NON RICEVE GLI AVVISI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NON E' OBBLIGATA IN SOLIDO LA BENEFICIARIA CHE NON RICEVE GLI AVVISI

NON E' OBBLIGATA IN SOLIDO LA BENEFICIARIA CHE NON RICEVE GLI AVVISI

04 FEB 2019
La ctp di Reggio Emilia con sentenza n. 16 del 2019 ha statuito che in caso di scissione, per i debiti tributari della scissa che vengono accertati successivamente all’operazione, la responsabilità solidale della società beneficiaria, sussiste soltanto se quest’ultima era a conoscenza degli atti impositivi. Nella fattispecie oggetto di analisi, una Srl deliberava una scissione parziale in favore di altra società nell’anno 2008, assegnandole alcuni immobili. Nel 2010, l’Agenzia provvedeva a notificare solamente alla scissa due accertamenti, relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006, che venivano impugnati. Dopo l’emissione della sentenza della Ctr, favorevole per l’Ufficio, l’Agenzia della riscossione notificava la cartella di pagamento  alla beneficiaria della scissione quale obbligato in solido. La società impugnava l’atto, eccependo l’assenza di notifica degli atti presupposti, non avendo mai ricevuto gli avvisi di accertamento e richiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la violazione del diritto di difesa. La Ctp riprendeva la decisione della predetta Corte n. 90/2018 con cui aveva ritenuto legittima la previsione della responsabilità solidale della beneficiaria quando è a conoscenza dei debiti tributari della scissa, in quanto riportati nell’atto di scissione liberamente sottoscritto dalle parti. I giudici però rilevano come la pronuncia della della Corte Costituzionale non abbia affrontato il caso in cui il debito sia sorto posteriormente alla sottoscrizione dell’atto di scissione. In tal caso, spiegano i Giudici, “non viene meno la responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti tributari, ma la stessa non può assumere gli stessi profili di quella conseguente alla conoscenza, già ante sottoscrizione dell’atto di scissione, dei debiti della scissa da parte della beneficiaria in quanto esplicitati nell’atto stesso; la responsabilità in questo caso è subordinata alla conoscenza degli atti presupposti e comunque nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato”. 





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