NON E' NECESSARIA L'IMPUGNAZIONE DEI BILANCI SUCCESSIVI A QUELLO OGGETTO DI CONTESTAZIONE
11 AGO 2023
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 14338/2023 si è pronunciata sulla questione relativa alla necessità o meno, per il socio che ha impugnato la delibera di approvazione di un bilancio “precedente”, di impugnare per i medesimi vizi anche le delibere di approvazione dei bilanci successivi. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che "ai sensi dell'art. 2434 bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2434 bis cod. civ., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa". Sulla base di tale principio di diritto, la Corte ha rilevato che mancata impugnazione da parte del socio dei bilanci medio tempore approvati non determinava e non determina alcuna sua sopravvenuta carenza di interesse a far valere la nullità del bilancio impugnato, prima, e non dopo, di quelli successivi, con conseguenziale improponibilità anche dell'eccezione di cessazione della materia del contendere.