NON E' ABUSO DEL DIRITTO DEDURSI IL CANONE DI LOCAZIONE DA UNA SOCIETA' FACENTE CAPO ALLA MOGLIE
18 MAR 2019
La Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza 185/5/2019 ha stabilito che non costituisce abuso del diritto, la deduzione dei canoni di affitto dello studio professionale di un notaio, il cui canone derivi da un contratto stipulato con una società di cui è socia al 99% la moglie.
La Regionale ha così confermato la pronuncia di primo grado della Ctp di Alessandria che aveva stabilito che il contribuente è libero di scegliere il regime fiscalmente meno oneroso.
Com'è noto il notaio che avesse acquistato direttamente l'immobile non avrebbe potuto dedurre i canoni di ammortamento dello stesso, onde per cui aveva scelto di far concludere il contratto di acquisto dell'immobile ad una società facente capo alla moglie, società che a sua volta aveva affittato l'immobile al professionista.
Secondo i Giudici piemontesi tale condotta non è annoverabile tra gli atti costituenti abuso del diritto ma costituisce legittimo risparmio d’imposta poichè rientrante a pieno titolo fra le possibili scelte offerte dall’ordinamento.