NON C'E' STABILE ORGANIZZAZIONE SE L'AGENTE E' INDIPENDENTE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NON C'E' STABILE ORGANIZZAZIONE SE L'AGENTE E' INDIPENDENTE

NON C'E' STABILE ORGANIZZAZIONE SE L'AGENTE E' INDIPENDENTE

16 GEN 2024
La Corte di cassazione con la sentenza n. 992 del 10.01.2024 si è pronunciata in tema di stabile organizzazione riguardante una holding di diritto elvetico che deteneva l'intero capitale sociale di una società portoghese e di una italiana, oltre ad altre due società lussemburghesi. La società italiana agiva da commissionaria della società portoghese e commercializzava i prodotti (orologi) nel territorio italiano, in nome proprio e per conto della società portoghese. Quest’ultima acquistava i prodotti dalle società collegate e produttrici di orologi, mentre la merce veniva spedita dalla società svizzera alla società italiana che li commercializzava. Secondo l’Ufficio, la costruzione societaria costituiva una stabile organizzazione della società elvetica in Italia per il tramite della società italiana sotto il profilo soggettivo e oggettivo argomentando che l'italiana dipendesse giuridicamente dalla holding Svizzera che ne aveva il controllo totale, detenendo l'intero capitale sociale e il coordinamento complessivo sotto il profilo organizzativo e gestionale. I giudici di primo grado accoglievano la tesi dell’Ufficio valorizzando a tal fine l'accordo posto in essere dalle società del gruppo che vedeva l’imputazione dei costi solo sulla società italiana a favore della holding e della società portoghese. I giudici di secondo grado ribaltavano il verdetto di primo grado, ritenendo invece insussistente l’ipotesi di stabile organizzazione ipotizzata dall’Ufficio derivante dal controllo totalitario da parte della casa madre svizzera e dalla sua “pervasività”. Ritenevano, invece, verificata la presenza di un soggetto mediatore o commissionario indipendente, la cui capacità contributiva ha trovato tassazione in Italia senza attrarre la holding elvetica. L’Ufficio presentava ricorso per Cassazione, che, non potendo pronunciarsi sul merito, veniva ritenuto inammissibile con conseguente condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio, ricordando che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.  


cassaz-992.2024stabile.organizz..pdf
 
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