La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18527 del 13 luglio 2018, ha ribadito che l'associazione professionale non ha rilevanza esterna costituendo un mero patto interno tra gli associati per la divisione delle spese e la gestione congiunta dei compensi professionali.
In altri termini l’associazione professionale non attribuisce personalità giuridica all’associazione e per ciò è nullo il contratto di prestazione professionale conferito impersonalmente.
Inoltre i professionisti che la compongono rispondono personalmente per l’inadempimento dell’incarico non operando tra di loro la solidarietà ex art. 1292 c.c..
Il danneggiato potrà quindi rivolgere le sue richieste giudiziali solo nei confronti del professionista incaricato e non nei confronti dell'associazione professionale a cui partecipa.
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