NON C'E' FRODE SE IL FISCO NON DIMOSTRA L'INDEBITO VANTAGGIO FISCALE
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15 LUG 2019
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza pronunciata il 10 luglio 2019, causa C-273/18 si è pronunciata sul diritto alla detrazione Iva in capo ad un soggetto passivo che acquistava beni in ambito intra Ue ritirandoli da un soggetto diverso da colui che aveva emesso la fattura in qualità di “cedente”. Secondo la Corte Ue, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in parola nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa da colui che risulta come fornitore in fattura, non può considerarsi come elemento sufficiente ad attestare l’esistenza di una pratica abusiva.
La Corte ha dichiarato che "l'accertamento di una pratica abusiva, in materia di IVA richiede la sussistenza di due condizioni, vale a dire, da un lato, che le operazioni di cui trattasi, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva IVA e della normativa nazionale di trasposizione, abbiano come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da dette disposizioni e, dall'altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale delle operazioni di cui trattasi si limita all'ottenimento di tale vantaggio fiscale".
Affinché l’Amministrazione possa disconoscere la detrazione dell’IVA deve, dunque, fornire la prova della sussistenza di una pratica abusiva e dimostrare quale sia l’indebito vantaggio fiscale del quale avrebbe beneficiato il soggetto passivo o altri soggetti coinvolti nell’operazione. Nel  caso di specie la Corte di Giustizia ha rilevato che il fatto che il bene acquistato non sia ricevuto direttamente da chi ha emesso la fattura non è necessariamente la conseguenza di un occultamento fraudolento del reale fornitore e non costituisce necessariamente una pratica abusiva.
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