NON C'E' AUTORICICLAGGIO SE NELLA VOLUNTARY SI DICHIARA IL FALSO SU BENI GIA' IN POSSESSO
03 APR 2019
La Corte di Cassazione sez. penale con sentenza n. 14101 del 2019 afferma che qualora il contribuente nell’ambito della voluntary disclosure abbia dichiarato il falso, regolarizzando beni che in realtà non erano all’estero ma erano già in suo possesso, non commette il reato di autoriciclaggio. Ciò in quanto non sussiste uno dei requisiti essenziali del predetto reato, ovvero il reimpiego di beni provenienti da un delitto commesso dalla stessa persona. Nel caso di specie al contribuente veniva contestato di aver dichiarato falsamente, nell’ambito della procedura di adesione, la detenzione all’estero di alcune opere d’arte. Secondo l’accusa il contribuente avrebbe commesso il reato di autoriciclaggio in quanto in seguito al falso avrebbe rivenduto le opere d’arte incassando delle somme. Il delitto di falso, spiega la Suprema Corte, non ha generato alcun provento successivamente trasferito o impiegato in quanto i beni oggetto della falsa dichiarazione facevano già parte del patrimonio dell’indagato ed erano stati dichiarati nella voluntary disclosure anche se come detenuti all’estero e non in Italia.