NON C'È ABUSO DEL DIRITTO SE C'È RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NON C'È ABUSO DEL DIRITTO SE C'È RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO

NON C'È ABUSO DEL DIRITTO SE C'È RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO

24 MAG 2018
L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 40/E/2018 risponde a un interpello con il quale l’istante dichiarava la volontà di riorganizzare il gruppo societario (3 s.r.l.) mediante un’operazione di conferimento di partecipazioni di controllo ex art. 177 comma 2 del Tuir, posta in essere dai soci in favore di una holding neocostituita, il cui risultato era una struttura dotata dei requisiti necessari per adottare il consolidato fiscale nazionale. L’agenzia afferma che l’operazione prospettata non è elusiva e ritiene che “la nuova struttura è perfettamente coerente con le logiche di gruppo che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano e internazionale e consente di superare un’impostazione ormai obsoleta che vede tre società, pur appartenenti allo stesso soggetto economico, essere possedute direttamente da persone fisiche in assenza di una società capogruppo di riferimento”. L’aspetto importante della Risoluzione in esame è che l’Agenzia pone la giusta attenzione su quelle che sono le valide ragioni extrafiscali perseguite del contribuente (adozione di una struttura centralizzata, presentazione più trasparente del gruppo al sistema bancario e agli investitori, possibilità di coprire perdite di una società con utili di altre, spostamento dei conflitti societari nella holding) giungendo in questo modo ad escludere l’abusività dell’operazione, nonché sulla libertà di scelta tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. L’Agenzia, infatti, afferma che “la riorganizzazione della struttura partecipativa risulta coerente con la ratio legis delle norme sul consolidato fiscale perché posta in essere attraverso una serie di atti legittimi” e che “l’eventuale risparmio d’imposta derivante dall’accesso al consolidato fiscale e, in particolare, dalla compensazione intersoggettiva dei redditi e delle perdite, non può considerarsi indebito in quanto trattasi di un vantaggio offerto dallo stesso sistema tributario e quindi non contrario ad esso”. 


risoluzE/40-2018.pdf
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