NON BASTA LA QUALIFICA DEL DELEGATO
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NON BASTA LA QUALIFICA DEL DELEGATO

NON BASTA LA QUALIFICA DEL DELEGATO

16 LUG 2017
La Suprema Corte di Cassazione con  l'Ordinanza n. 17196 depositata il 12.07.2017 ha ribadito che in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni richiamata dall’articolo 42 del Dpr 600/73, deve necessariamente indicare il nominativo del delegato a pena di nullità del provvedimento stesso.
Essa non può corrispondere ad un un ordine di servizio in bianco, con la mera qualifica professionale del delegato, senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore e l’agenzia delle Entrate ha l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega.
La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che con l’ordinanza 12960/2017 ha stabilito che la delega è nulla quando fatta ad un soggetto «incerto», atteso che i capi uffici o i capi team potrebbero cambiare nel tempo e non essere gli stessi al momento della sottoscrizione del provvedimento.
cassazione-nulla-delega.pdf
 
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