NON AGEVOLABILE LA DONAZIONE DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' MERAMENTE IMMOBILIARI
10 APR 2023
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6082 del 28 febbraio 2023, ha stabilito che l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per il trasferimento di quote di partecipazione in società non trova applicazione alle quote di società immobiliari che non esercitano attività d’impresa.
Secondo i giudici tale beneficio spetta solo se consentono al beneficiario di integrare o acquisire il controllo sociale ai sensi dell’ art 2359 comma 1 n. 1 c.c. ed a condizione che i beneficiari “proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.
Lo scopo della norma è preservare l’integrità dell’impresa al momento del passaggio generazionale, per garantire la continuità dell’iniziativa imprenditoriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, ovvero la sopravvivenza di una «istituzione» in grado di produrre ricchezza, favorendo, di conseguenza, la continuità di un’iniziativa imprenditoriale per le sue ricadute economico-sociali.
In questa ottica – chiarisce la Corte – va letta la norma di esenzione dettata dall’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, che riguarda due diverse fattispecie:
- il trasferimento di aziende o rami di esse;
- il trasferimento di quote sociali o azioni, con la precisazione che, per le partecipazioni di società di capitali, l’esenzione opera solo se il beneficiario acquista il controllo di diritto.
I giudici di legittimità hanno così chiarito che, l’esenzione per la trasmissione di quote di società di capitali richiede oltre che l’acquisizione del controllo e il suo mantenimento per 5 anni, anche l’ulteriore requisito dell’esercizio dell’impresa da parte della società trasferita.