La Corte di Cassazione con l’ordinanza 10763/18 del 4 maggio 2018 che ha rigettato il ricorso dell’Inps nei confronti dell’amministratore di una società, affermando che va iscritto anche alla gestione commercianti presso l’Inps solo se lavora in azienda con carattere di abitualità e prevalenza. La Corte d’appello aveva affermato che il socio-amministratore non aveva l’obbligo di iscriversi a entrambe le gestioni e l'INPS aveva impugnato la sentenza sostenendo che i giudici di merito non avevano ben valutato la posizione all’interno dell’impresa. I Giudici hanno così deciso che è legittima la doppia iscrizione (alla gestione separata e a quella commercianti) solo nel caso in cui il socio amministratore di srl partecipi al lavoro in modo abituale e permanente da accertarsi in senso relativo e soggettivo, cioè facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato. L’iscrizione alla gestione commercianti scatta insomma, solo ove il lavoro sia rivolto alla effettiva realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società, con onere della prova gravante sull'INPS. inps-amministratori.pdf |