No alla comunicazione se il controllo formale non conduce ad un risultato diverso dalla dichiarazion
27 LUG 2010
Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha stabilito che deve ritenersi valida l'iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero dell'art. 54 bis, comma 3 e dell'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1973, anche in assenza della preventiva comunicazione al contribuente dei risultati dei controlli formali, qualora l'esito di tali controlli sia coincidente con i dati esposti dal contribuente in dichiarazione. Al riguardo la Corte di legittimità evidenzia che anche in assenza della comunicazione in questione il contribuente è ammesso ad usufruire della riduzione delle sanzioni; ne consegue che la cartella di pagamento deve espressamente indicare l'esistenza di tale agevolazione, condizionata al pagamento degli importi ivi recati entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (Massima a cura dell'Avv. Fabio Falcone, partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati).