NIENTE TASSAZIONE PER LA DONAZIONE DI BENI ESTERI SE IL DONANTE NON E' RESIDENTE
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NIENTE TASSAZIONE PER LA DONAZIONE DI BENI ESTERI SE IL DONANTE NON E' RESIDENTE

25 LUG 2019
L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 310 del 24.07.2019 ha chiarito che non è soggetta ad obbligo di registrazione ex art. 55 comma 1-bis del DLgs. 346/90 né al pagamento dell’imposta di donazione ex art. 2 comma 2 del DLgs. 346/90, la donazione eseguita all’estero da un soggetto non residente in Italia avente ad oggetto una somma di denaro depositata su un conto deposito estero in favore di un beneficiario residente nel territorio italiano. Ciò in quanto l’art. 55 comma 1 bis del DLgs. 346/90 il quale prevede che “sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Statonon deroga ai criteri di territorialità dell’imposta sulle donazioni previsti dall’art. 2 del DLgs. 346/90 secondo cui il tributo si applica:
- a tutti i beni e diritti trasferiti per donazione, ancorché esistenti all’estero, se il donante al momento della donazione risiedeva in Italia;
- limitatamente ai beni e diritti “esistenti” in Italia, se alla data della donazione il donante era residente all’estero.
Tenuto conto che la norma in esame non prevede con riferimento al denaro una presunzione di esistenza in Italia ma, relativamente agli assegni, stabilisce che si presumono “esistenti in Italia” se l’emittente è residente nello Stato, l’Agenzia utilizzando tale disciplina rileva che “per presumere l'esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre, quale elemento di collegamento con lo Stato italiano, la residenza in Italia del soggetto emittente (l'assegno) con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell'atto di donazione” e così conclude affermando che “detto bene non si considera esistente nel territorio dello Stato e, dunque, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italiae, pertanto, l’atto di donazione formato all’estero non risulta neppure soggetto ad obbligo di registrazione".



risp-interpello-310.pdf
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