Se equitalia sta in giudizio per il tramite di un suo funzionario non ha diritto alle spese per la difesa.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8413 depositata il 27.04.2016 ha stabilito che il contribuente soccombente contro equitalia non deve pagare le spese processuali se quest'ultima è stata rappresentata in giudizio da un proprio funzionario, posto che equitalia non sostiene i costi per la parcella di un avvocato, un commercialista o un altro professionista abilitato.
La sentenza chiarisce inoltre che sono liquidabili a favore dell'agente della riscossione solo le spese che abbia concretamente affrontato nel giudizio e purché risultino da apposita nota, (spese di cancelleria, deposito, contributo unificato, etc.), che, se effettivamente sostenute, vanno invece rimborsate.
cassazione_8413_2016-equitalia-senza-spese.pdf