NIENTE SANZIONI PER L'AMMINISTRATORE DI FATTO
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NIENTE SANZIONI PER L'AMMINISTRATORE DI FATTO

NIENTE SANZIONI PER L'AMMINISTRATORE DI FATTO

09 OTT 2018
La Ctr della Lombardia con sentenza n. 2546 del 2018 ha annullato l’avviso di accertamento notificato nei confronti di un contribuente, ritenuto amministratore di fatto di una società destinataria di un accertamento fiscale, con il quale erano state irrogate sanzioni amministrative per l’anno 2009. La decisione si fonda sull’assunto per cui l’amministratore di fatto non può rispondere, neanche a titolo di concorso, delle sanzioni per le violazioni fiscali riferibili alla società, in quanto la responsabilità ricade unicamente su quest’ultima. La Commissione, infatti, richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 25284 del 2017 con la quale affermava che “le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è gestita da un amministratore di fatto”. In particolare l’organo giudicante ha sottolineato che il d.l. 269/2003 non prevede alcuna eccezione al principio di riferibilità della sanzione amministrativa tributaria alla sola persona giuridica cui è indirizzata la rettifica fiscale e, che tale conclusione non può essere desunta nemmeno dall’art. 9 del d.lgs. n. 472/97 che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria.



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