La Corte di Cassazione con sentenza n. 22644 del 2019 ha annullato un avviso di accertamento volto al recupero dell’Iva, scaturito da un accesso presso la sede dell’azienda, perché era stato emesso senza il rispetto del termine dei 60 giorni dal controllo. La Suprema Corte ha affermato che “l’art. 12 comma 7 della l. 212/2000, effettua nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica, nei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio già operata dal legislatore, attraverso la previsione espressa di una nullità per mancato rispetto del termine dilatorio che già, a monte, ingloba la “prova di resistenza”, sia con riferimento ai tributi armonizzati che in ordine a quelli non armonizzati. I Giudici riconoscono, dunque, che anche per i tributi armonizzati, tra i quali come nella specie l’Iva, scatta la prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, solo nel caso di mancata previsione da parte della normativa interna della sanzione della nullità, invece prevista dal citato art. 12 comma 7 per l’ipotesi della violazione del termine dilatorio.