NIENTE IMPOSTA DI REGISTRO SE L'ACCORDO REINTEGRA LA LEGITTIMA
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NIENTE IMPOSTA DI REGISTRO SE L'ACCORDO REINTEGRA LA LEGITTIMA

NIENTE IMPOSTA DI REGISTRO SE L'ACCORDO REINTEGRA LA LEGITTIMA

23 GEN 2019
La Corte di Cassazione con sentenza n. 1141 del 2019 ha statuito che nel caso in cui un fratello chiami in causa un altro fratello per vedersi riconoscere la quota di legittima a lui spettante, qualora in pendenza di giudizio entrambi raggiungono un accordo consacrato in un verbale di conciliazione giudiziale, quest’ultimo non è soggetto a imposta di registro a condizione che si tratti di un accordo avente ad oggetto la sola reintegrazione della quota di legittima che sia stata violata con donazioni o con disposizioni testamentarie.
Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio del registro, in relazione al verbale di conciliazione intervenuto nel corso del giudizio civile intentato dal fratello beneficiario di un legato di immobili in sostituzione di legittima, come disposto dalla madre mediante testamento olografo. Mediante la conciliazione il fratello in questione lasciava il legato nell’eredità concordando una liquidazione in denaro, con applicazione dell’imposta sulle successioni ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 346 del 1990 anziché con imposta di registro con aliquota del 3% ai sensi dell’art. 29 del dpr 131/86.
Ai fini della decisione la Suprema Corte pone l’attenzione sull’esatta individuazione della natura e del contenuto dell’accordo oggetto del verbale di conciliazione in considerazione del seguente ragionamento: se gli eredi stipulano accordi con i quali si modifica o si integra l’assetto della successione rispetto a quanto disposto dal testatore, allora l’atto deve essere tassato con l’imposta di registro a seconda delle pattuizioni che esso contiene, qualora invece l’accordo consista nel ripristinare l’assetto voluto dalla legge in ordine alle quote di legittima spettanti agli eredi del de cuius e alterato da donazioni o disposizioni testamentarie, non si applica l’imposta di registro, in quanto l’attività che si svolge consiste solo in una risistemazione della devoluzione ereditaria, la quale è già di per sé tassata con l’imposta di successione. Nel caso di specie i Giudici accolgono la tesi del contribuente in quanto hanno ritenuto che vi sia stata solo una redistribuzione della massa ereditaria (al fine di reintegrare la quota di legittima) e non un accordo finalizzato a innovare la devoluzione dell’eredità.




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