NIENTE ESENZIONE DAI DAZI ANTIDUMPING IN ASSENZA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
12 MAG 2023
Con la sentenza n. 4888 del 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di esenzione dai dazi antidumping. La fattispecie esaminata riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento e rettifica doganale con il quale veniva recuperato, sia nei confronti dell'importatore che nei confronti del suo rappresentante indiretto, il dazio antidumping non corrisposto all'atto dell'importazione di prodotti di origine cinese (parti di bicicletta - telai e forcelle). Secondo l'Agenzia delle dogane la società aveva illegittimamente usufruito dell'esenzione del trattamento daziario favorevole previsto dal Regolamento n. 88/97/CE in quanto l'importazione era avvenuta senza che le parti private fossero in possesso dell'autorizzazione alla destinazione particolare rilasciata dalla Dogana competente. La CTR aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia ritenendo applicabile il Regolamento 92/2913/CEE (cd. Codice doganale comunitario - CDC) in quanto il comportamento attivo dell'Amministrazione doganale poteva riscontrarsi nel non avere mai effettuato contestazioni in sede di controllo ed, inoltre, si poteva ammettere che la buona fede fosse maturata nel tempo.Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte affermando che in assenza di tale autorizzazione (per il cui rilascio è prevista una procedura diversa a seconda del quantitativo oggetto dell'importazione) non può trovare applicazione l'esenzione daziaria a nulla rilevando la circostanza che l'Agenzia delle dogane non avesse contestato tale assenza in fase di controllo.