NIENTE ABUSO DEL DIRITTO IN CASO DI RIVALUT E CESSIONE QUOTE SE IL SOCIO NON PUO' RECEDERE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
NIENTE ABUSO DEL DIRITTO IN CASO DI RIVALUT E CESSIONE QUOTE SE IL SOCIO NON PUO' RECEDERE

NIENTE ABUSO DEL DIRITTO IN CASO DI RIVALUT E CESSIONE QUOTE SE IL SOCIO NON PUO' RECEDERE

6 NOV 2024
Con la sentenza n. 516/2024 la C.G.T. II Veneto ha confermato l’orientamento secondo cui non può considerarsi abusiva l’operazione di rivalutazione delle quote da parte del socio persona fisica con pagamento dell’imposta sostitutiva e successivo acquisto delle azioni proprie da parte della società partecipata qualora si accerti l’impossibilità giuridica per il socio di esercitare il diritto di recesso dalla società.
Nel caso di specie l’Ufficio riteneva che i soci persone fisiche e la Società, mediante l'utilizzo di atti e negozi giuridici rispettosi formalmente delle norme fiscali, avevano fatto in modo che i flussi finanziari percepiti dai soci avessero la natura fiscale di corrispettivi e quindi di redditi diversi (con applicazione delle norme sulla rivalutazione e quindi con azzeramento delle plusvalenze di cui all'art. 67 TUIR lett. c e c-bis) anziché quella sostanziale di dividendi (con elusione della tassazione prevista dagli artt. 27 DPR n. 600/73 per le partecipazioni non qualificate e 47 TUIR) realizzando così dei vantaggi fiscali ritenuti indebiti.
La ricostruzione operata dai verificatori non convince i giudici di II grado i quali ritengono invece errata la tesi anzidetta in quanto “le operazioni di rivalutazione delle azioni poste in essere dai soci … così come la loro successiva cessione alla Società, risultano perfettamente lecite e legittime ed a ben vedere non rientrano in un più ampio disegno fraudolento posto in essere da tutte le parti coinvolte per frodare lo Stato.” Sottolineano, in particolare, che nel caso di specie, per  uscire dalla Società il socio non aveva altra strada se non quella della cessione in quanto è escluso che il socio di una s.p.a. possa recedere al di fuori delle ipotesi fissate per legge o dallo statuto societario.  E’ proprio per questo motivo che nel caso di specie "deve escludersi l'ipotizzata elusione la quale (per sussistere) presupporrebbe la possibilità di un recesso che invece non poteva realizzarsi e dunque muove da una qualificazione alternativa dell'operazione che di fatto non era configurabile per mancanza dei presupposti normativi quali previsti dal citato art. 2437 c.c.".


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