NESSUN GIUDIZIO DI INERENZA PER GLI INTERESSI PASSIVI DEI SOGGETTI IRES
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NESSUN GIUDIZIO DI INERENZA PER GLI INTERESSI PASSIVI DEI SOGGETTI IRES

NESSUN GIUDIZIO DI INERENZA PER GLI INTERESSI PASSIVI DEI SOGGETTI IRES

29 FEB 2020
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5332/2020 ha confermato il consolidato orientamento di legittimità quello secondo cui “Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del DPR 22.12.1986 n. 917 (ora art. 109), ed a differenza della precedente normativa contenuta nell'art. 74 del DPR 29.9.1973 n. 597, sono sempre deducibili, anche se nei limiti di cui all'art. 63 (ora art. 96) del detto DPR n. 917 del 1986, che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza”. In questo modo la Corte ha riconosciuto come legittima la deduzione degli interessi passivi contabilizzati da una società a responsabilità limitata in relazione a un mutuo acceso dalla stessa per ripianare la posizione debitoria di una società per azioni, società facente capo ai medesimi soci, a sua volta garantita con fideiussione dalla medesima srl.
Come noto, oggi l'art. 75, comma 5, TUIR (ora art. 109) prevede che «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito»: da tale norma, spiega la Corte, "emerge chiara la volontà legislativa di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi rispetto ai vari componenti negativi del reddito d'impresa, nel senso che il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza, anche se nei limiti della disciplina contenuta nell'art. 63 TUIR (ora art. 96, indicante la misura e le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale nella previsione del comma 1, ed in via particolare nella fattispecie disciplinata nel comma 3), donde i principi fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata".


cass.5332.20interessipassivi.sempre.deducibili.pdf
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