NELL’ACCERTAMENTO BANCARIO IL CONTRADDITTORIO E’ OBBLIGATORIO
19 FEB 2011
... l’art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973, dopo aver stabilito che “gli uffici possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona, per fornire dati e notizie rilevanti anche relativamente alle operazioni” bancarie, nel successivo, secondo periodo sancisce che “i dati ed elementi attinenti ai rapporti (…) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (…) se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”. A ben vedere la norma condiziona la rilevanza dei movimenti bancari alla mancata dimostrazione dell’irrilevanza tributaria degli stessi, ma la dimostrazione richiesta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, deve avere un luogo e un tempo procedimentali, i quali non possono che essere il luogo e il tempo procedimentale in cui si colloca la disciplina dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, e quindi un tempo anteriore alla costruzione, da parte dell’ufficio stesso, dell’accertamento. Ciò che intendiamo affermare è che, se l’ufficio vuole avvalersi dei movimenti bancari, esso deve convocare il contribuente così come la Corte di Cassazione insegna per gli studi di settore. In ambedue i casi, infatti, i dati ignoti, seppure quantificabili in base alle risultanze bancarie o alle medie statistiche di categoria, debbono trovare riscontri nella specifica situazione del soggetto accertato e gli atti accertativi emessi in tanto sono legittimi in quanto siano fondati anche sulla possibilità offerta al contribuente di offrire all’ufficio dati ed elementi di valutazione nell’ambito della istruttoria precontenziosa. Nell’accertamento bancario, i ricavi derivano dalla somma dei versamenti e dei prelevamenti, con una presunzione che, sebbene ritenuta non manifestamente irragionevole dalla Corte Costituzionale, è comunque estranea alla logica ordinaria dell’id quod plerumque accidit di utilizzazione dei conti bancari, anche per la gestione occulta. Ne deriva che l’equiparazione della somma di prelevamenti e versamenti bancari ai ricavi ha un grado di astrattezza, rispetto alla realtà dell’impresa, che si può ragionevolmente ritenere non inferiore all’astrattezza propria dei dati statistici categoriali su cui si fondano gli accertamenti in base agli studi di settore.