"NE BIS IN IDEM" TRIBUNALE DI ASTI SENTENZA del 7/5/ 2015 n. 717
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"NE BIS IN IDEM" TRIBUNALE DI ASTI SENTENZA del 7/5/ 2015 n. 717

04 LUG 2015
Nessuna condanna penale se il medesimo  fatto è già stato sanzionato dall'Agenzia delle entrate



Il Tribunale penale di Asti ha assolto un contribuente che aveva omesso la dichiarazione dei redditi poichè già afflitto dalla sanzione amministrativa.
Il Tribunale richiamando la giurisprudenza di legittimità ha così assolto l'imputato sul presupposto che i fatti oggetto di sanzioni da parte di diverse disposizioni siano identici.
La sentenza ha espressamente richiamato la giurisprudenza della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), che dal 2009, ha adottato un approccio sostanzialista all'applicazione del principio del ne bis in idem, affermando che il divieto di giudicare l'individuo per una seconda infrazione, ricorre qualora questa scaturisca da stessi fatti sostanzialmente identici a prescindere dall'inquadramento giuridico delle norme sanzionatorie (Cedu, GC, Zolotoukhine c. Russia 10/2/2009 e successive).
E' infatti evidente che alla base sia dell'illecito amministrativo sia dell'illecito penale dell'omessa dichiarazione vi è un fatto sostanzialmente identico, cioè l'omesso invio della dichiarazione d'imposta obbligatoriamente previsto per legge, e che pertanto in virtù dell'applicazione del principio del ne bis in idem, il contribuente non può essere sottoposto a processo per un fatto già oggetto di un procedimento amministrativo conclusosi con una sanzione pecuniaria.
Infatti l'ammontare ingente della sanzione è indice della gravità e della finalità repressiva del trattamento previsto dalle norme amministrative tale da qualificare la sanzione stessa quale pena, a prescindere dalla qualificazione giuridica interna.
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