MOTIVAZIONE NULLA DELLA SENTENZA SE SE SI LIMITA A RICHIAMARE UN PRINCIPIO DI DIRITTO
2 FEBB 2022
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1974 del 2022 ha accolto il ricorso del contribuente che aveva impugnato la sentenza di secondo grado assumendo la natura meramente apparente della motivazione, nella parte in cui riteneva correttamente determinato dall'ente il valore venale dei beni sottoposti ad imposizione. I giudici di legittimità ricordano l’orientamento consolidato secondo cui “il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa”. Nel caso di specie la CTR si era limitata ad esprimere il principio di diritto ricavabile da un’altra pronuncia di legittimità, in ordine al valore indiziario di documenti provenienti da terzi, al fine di determinare l'eventuale minor valore dell'area in questione rispetto a quello di cui alla delibera comunale, senza però alcun riferimento alla fattispecie concreta ed alla produzione documentale del contribuente. Afferma la Suprema Corte che "Nella sostanza, la CTR ha enunciato una regola di giudizio in astratto, ma non ha dato conto dell'an e del quomodo della sua applicazione al caso sub iudice, prescindendo da quest'ultimo e rendendo quindi oggettivamente incomprensibile il ragionamento attraverso il quale il principio che lo stesso giudice a quo si e' dato sia divenuta la regola della fattispecie concreta controversa".