MORTE DEL PROFESSIONISTA FORFETTARIO DISCPLINA PER GLI EREDI
07 AGO 2024
Ai sensi dell'art. 7 co. 3 del TUIR, in caso di morte dell'avente diritto, i redditi tassabili secondo il criterio di cassa sono imponibili in capo agli eredi che li hanno percepiti, mantenendo la medesima qualificazione che avrebbero avuto in capo al de cuius e le stesse modalità di determinazione. Tali redditi sono tassati separatamente o secondo le regole ordinarie.
Nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo, la tassazione separata non si applica ai compensi del professionista in regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 incassati dagli eredi, i quali restano soggetti all'imposta sostitutiva del 15%.
Come chiarito infatti dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 22.10.2008 n. 59, ancorché con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, la tassazione separata ex art. 7 co. 3 del TUIR si applica ai redditi che confluiscono nel reddito complessivo e non anche con i redditi soggetti a imposta sostitutiva.