MISURE PROTETTIVE INCOMPATIBILI CON LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
24 MAG 2022
Tribunale di Bergamo 15.3.2022)
Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, la conferma delle misure protettive, di cui all'art. 7 del DL 118/2021, presuppone l'esistenza di una ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività, al cui raggiungimento le misure sono strumentali.
La prospettiva della dismissione dell'intero patrimonio della società, al fine di superare lo stato di squilibrio patrimoniale o economico finanziario dell'impresa, non è conciliabile, invece, con le esigenze di risanamento sottese alla composizione negoziata della crisi.
Se il ricorso all'opzione liquidatoria - accertata l'impraticabilità delle soluzioni alternative per superare lo stato di squilibrio - è l'unico mezzo per il soddisfacimento dei suoi creditori, appare evidente, secondo i giudici, l'impossibilità di confermare le misure protettive, non sussistendo alcuna ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività.