MISURE PROTETTIVE INCOMPATIBILI CON LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

MISURE PROTETTIVE INCOMPATIBILI CON LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

24 MAG 2022
Tribunale di  Bergamo 15.3.2022)
Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, la conferma delle misure protettive, di cui all'art. 7 del DL 118/2021, presuppone l'esistenza di una ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività, al cui raggiungimento le misure sono strumentali.
La prospettiva della dismissione dell'intero patrimonio della società, al fine di superare lo stato di squilibrio patrimoniale o economico finanziario dell'impresa, non è conciliabile, invece, con le esigenze di risanamento sottese alla composizione negoziata della crisi.
Se il ricorso all'opzione liquidatoria - accertata l'impraticabilità delle soluzioni alternative per superare lo stato di squilibrio - è l'unico mezzo per il soddisfacimento dei suoi creditori, appare evidente, secondo i giudici, l'impossibilità di confermare le misure protettive, non sussistendo alcuna ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività.
 
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