MISURE PROTETTIVE ESTESE AL FIDEIUSSORE-IMPRENDITORE DI FATTO
22 APR 2025
Con provvedimento reso il 3 marzo 2025 (RG 3163/2024), il Tribunale di Brindisi ha affermato un principio di grande interesse in materia di composizione negoziata della crisi: le misure protettive previste dall’art. 18 del Codice della Crisi possono essere estese anche al fideiussore che si configuri, sostanzialmente, come imprenditore di fatto.
Secondo il Giudice, qualora un soggetto, pur non formalmente imprenditore, svolga un ruolo operativo e finanziario continuativo nell’impresa (es. attraverso erogazioni sistematiche di liquidità e partecipazione alla gestione), lo stesso può considerarsi destinatario dello statuto dell’imprenditore, inclusa la protezione delle misure ex art. 18 CCII.
La decisione si fonda su una lettura sistematica della normativa: non può esistere un’applicazione “a segmenti” dello statuto imprenditoriale, laddove l’attività di impresa sia concretamente esercitata. Pertanto, l’ombrello protettivo può estendersi anche ai beni di soggetti terzi (come il fideiussore-imprenditore di fatto) se funzionalmente asserviti all’attività d’impresa.
Questa interpretazione amplia la tutela offerta dal Codice della Crisi, superando l’orientamento più restrittivo secondo cui le misure protettive sarebbero inapplicabili ai meri garanti, per i quali la legge non prevede un’espressa estensione soggettiva.