Questa mattina proviamo a mettere un pò di ordine a tutte le
diverse agevolazioni fiscali che si sono succedute nel tempo e che hanno riguardato e riguardano
il miglioramento sismico del patrimonio edilizio.
Cominciamo con il ricordare che l’articolo 16
bis, comma 1, lettera i), Tuir, prevede una serie di percentuali di credito d’imposta (
50%, 70%, 75%, 80% o 85%) per interventi diretti al
miglioramento sismico degli immobili anche se destinati ad «attività produttive» (articolo 16, commi 1
bis, 1
ter, 1
quater, 1
quinquies, 1 s
epties, Dl 4 giugno 2013, n. 63).
Il credito d’imposta è infatti riconosciuto nella misura del 110%
ai privati che acquistano unità immobiliari residenziali (super sisma-bonus acquisti) ex art. 119 comma 4 del DL 34 (decreto Rilancio).
Segnatamente, gli interventi edilizi effettuati
dal 01.01.2017 sino alla data del 31 dicembre 2021, sono detraibili dall’Irpef o dall’Ires al 50%
su una spesa massima agevolata di 96.000 euro per unità immobiliare, se gli interventi sono eseguiti su edifici ubicati n
elle zone sismiche 1, 2 e 3, (mentre i
pagamenti effettuati nel periodo precedente e cioè dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, il credito d’imposta ammontava al
65%, per le
sole zone 1 e 2, purchè l'abitazione fosse quella principale).
Ricordiamo poi che qualora dai citati interventi edilizi fosse derivata
una riduzione del rischio sismico di una o di due classi, la percentuale della detrazione del 50% saliva al 70% (75% per le parti comuni condominiali) o all’80% (85% per le parti comuni condominiali), ai sensi dell’articolo 16, commi 1
quater e 1
quinquies, Dl 4 giugno 2013, n. 63 con il medesimo limite di spesa di euro 96.000 euro per unità immobiliare, moltiplicata per il numero degli immobili condominiali, qualora gli interventi fossero stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, (75% o all’85%).
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Tipologia di intervento
strutturale antisismico, in tutte le zone |
Zone sismiche |
Misura della detrazione Irpef
dell'articolo 16-bis, Tuir |
Regola base |
Interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari" (articolo 16 bis, comma 1, lettera i, Tuir). |
Tutte |
Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, detrazione Irpef del 50% (prima 36%, con limite di spesa di 48.000 euro), con limite di spesa di 96.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 48.000 euro, ripartita in 10 anni. Dal 2021, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro, ripartita in 10 anni. |
N. |
Tipologia di intervento strutturale antisismico
solo in determinate zone |
Zone sismiche |
Detrazioni «speciali» Irpef e Ires del 50-70-75-80-85% o del 110% (3) per gli interventi antisismici |
1 |
Le stesse misure antisismiche indicate al punto precedente (articolo 16 bis, comma 1, lettera i, Tuir),
con rilascio del “titolo edilizio” o con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il 1° gennaio 2017
(dal 4 agosto 2013, per la norma in vigore dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016), riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (articolo 16, commi 1 bis e 1 ter, Dl 4 giugno 2013, n. 63). |
Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2021, per le “costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive” ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (fino al 31 dicembre 2016, l'abitazione doveva essere quella "principale" e le zone dovevano essere solo la 1 e la 2). |
Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2021, detrazione Irpef e Ires, con limite massimo di "spesa" di 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in 5 anni (fino al 31 dicembre 2016, la ripartizione del bonus era in 10 anni) (1), del v |
50% (dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, era del 65%) |
2 |
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 1 (articolo 16, commi 1 bis e 1 ter, Dl4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva "una riduzione del rischio sismico" di 1 o più 2 classi (articolo 16, comma 1 quater, Dl 4 giugno 2013, n. 63), ai sensi del Dm 58/2017. |
70% (80% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi) |
3 |
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (riduzione di 1 o più 2 classi di rischio, definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate su "parti comuni di edifici condominiali" (per le risposte del 22 luglio 2019, n. 293 e 10 giugno 2020, n. 175, anche sulle parti comuni non condominiali) (articolo 16, comma 1-quinquies, Dl 4 giugno 2013, n. 63) (2). |
75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi) |
4 |
Sisma bonus acquisti: acquisto di unità immobiliari, soggette alle misure antisismiche, indicate all’articolo
16 bis, comma 1, lettera i), Tuir (con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017), realizzate da “imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, mediante la “demolizione” e la “ricostruzione di interi edifici” (“anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento”, nell'ambito di un titolo edilizio di ristrutturazione), a patto che questo acquisto avvenga entro 18 "mesi dalla data di conclusione dei lavori” e che le unità immobiliari acquistate siano “adibite ad abitazione e ad attività produttive” dagli acquirenti (articolo 16, comma
1 septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63). |
Interi edifici ubicati in zona sismica 1 (anche 2 e 3 dal primo maggio 2019), delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e 20 marzo 2003, n. 3274. |
Dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2021, detrazione Irpef o Ires “all'acquirente delle unità immobiliari”, ripartita in 5 anni e calcolata sul “prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare”,
del v |
75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi) |
(1) Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, detrazione Irpef e Ires del 65%. Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, ripartita in 10 anni (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5). |
(2) Con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi antisismici realizzati su "parti comuni di edifici condominiali" dell'articolo 16, comma 1 quinquies, Dl 4 giugno 2013, n. 63, l'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, che per la norma è di «96.000 euro per unità immobiliare», va «calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari» (confermato dalle Entrate a Telefisco 2020, speciale 110%). Per i lavori non su parti condominiali, invece, non si considera la pertinenza per calcolare il limite di spesa massimo agevolato (risposte del 19 febbraio 2019, n. 62 su sismabonus e 29 settembre 2020, n. 419 su sismabonus ed ecobonus).
Per tutto il sismabous, il limite dei 96.000 euro non è da considerarsi “autonomo” rispetto a quello relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16 bis del Tuir, in quanto anche se la nuova norma per gli interventi antisismici parla testualmente di “96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”, non viene individuata, nella sostanza, “una nuova categoria di interventi agevolabili”, perché si rinvia alla lettera i) del citato articolo 16 bis del Tuir (risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, 29 novembre 2017, n. 147/E, risposta 7 ottobre 2020, n. 455).
(3) Solo i condomìni, le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» e gli altri particolari soggetti dell’articolo 119, comma 9, del Dl 19 maggio 2020, n. 34, possono beneficiare della detrazione Irpef (e Ires per i condòmini soggetti Ires) del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati dai condomini, “per i quali alla data del 30 giugno 2022” saranno “effettuati lavori per almeno” il 60% dell’intervento complessivo), per gli interventi antisismici dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir (con rilascio del “titolo edilizio” o con “procedure autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio 2017), su «costruzioni adibite ad abitazione» (non ad attività produttive, per la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafi 2 e 2.1.4 e per le Faq 3 e 5 della Guida dell’agenzia delle Entrate sul super bonus del 110% del 24 luglio 2020), situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.1.4). Restano applicabili i vecchi limiti di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e la nuova detrazione massima sarà di 105.600 euro per ciascuna unità (articolo 119, comma 4, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).
FONTE: Edicola Fisco |p. 76-82| di Luca De Stefani
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ACQUISTI EFFETTUATI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE (CREDITO D’IMPOSTA DEL 75% ED 85%)
Agli acquirenti di
unità immobiliari realizzate da
imprese di costruzione e ristrutturazione che hanno realizzato le opere,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori (articolo 16, comma 1 septies, del Dl 4 giugno 2013, n. 63), per interventi di
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, è riconosciuto un credito d’imposta
IRPEF/IRES. Nella misura del 75%, con una riduzione di una classe di rischio sismico, o dell’85%, con riduzione di due classi. Tali detrazioni del 75-85%, spettano a condizione che i premessi autorizzativi comunali siano stati avviati dopo il primo gennaio 2017, come chiarito nella risposta del 10 ottobre 2019, n. 409/E, precisando che «
non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente». Ricordiamo che l’agevolazione va fruita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi,
scadrà il 31 dicembre 2021 e che le unità immobiliari acquistate con tale agevolazione,
devono essere adibite ad abitazione e ad attività produttive dagli acquirenti.
SOGGETTI BENEFICIARI.
L’amministrazione finanziaria ha confermato che possono beneficiare delle detrazioni «speciali» del 50-70-75-80-85% per le misure antisismiche,
anche i soggetti passivi IRES, (
circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.2), chiarimento valevole anche per l’eco-sisma-bonus, (detrazioni dell’80-85% dell’articolo 14, comma 2 quater.1, Dl 4 giugno 2013, n. 63 per interventi su parti comuni, congiunti antisismici ed ecologici) e per il sisma-bonus acquisti, detrazione del 75-85% dell’articolo 16, comma 1 septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63 (antisismici mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici). Beneficiari sono pertanto gli acquirenti di unità immobiliari, (immobile principale e pertinenza), anche se accatastati separatamente, come chiarito nella risposta del 23 novembre 2020, n. 558, entro il limite di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare (senza limiti numerici di acquisto), purchè provengano da imprese di costruzione che demoliscono e ricostruiscono gli immobili, nell’ambito del sisma-bonus acquisti (articolo 16, comma 1 septies, Dl 4 giugno 2013, n. 63) e con la precisazione che
potranno fruire dell’ecobonus per le unità immobiliari esistenti ante-demolizione, a condizione che vengano identificate le spese riferibili esclusivamente agli interventi di eco-bonus (finestre, pannelli solari, caldaie, ecc.) e quelle riferite agli interventi antisismici come chiarito nella risposta del 2 febbraio 2021, n. 70.
ASSEVERAZIONE RIDUZIONE RISCHIO SISMICO.
Per poter classificare gli interventi tra quelli antisismici, agevolati fiscalmente, il progettista dell'intervento strutturale deve attestare la classe di rischio sismico del fabbricato oggetto dell’intervento e quella conseguibile a seguito dello stesso, utilizzando lo schema contenuto nell’allegato B, che deve essere presentato unitamente alla pratica edilizia o prima dell'inizio dei lavori. L’amministrazione finanziaria ha chiarito che tale asseverazione può essere allegata anche in un momento successivo, purché entro la data di avvio dei lavori (risposta del 1° settembre 2020, n.
295 e Il Sole 24 Ore del 16 novembre 2020), obbligazione valida per gli interventi con lavori successivi al 16 gennaio 2020, come chiarito nella risposta del 1° settembre 2020, n. 295). L’obbligazione della presentazione dell’asseverazione riguarda anche l’eco-sisma-bonus dell’articolo 14, comma 2 quater.1, relativo agli interventi condominiali con riduzione di rischio sismico di 1 o 2 classi, effettuati congiuntamente alla riqualificazione energetica di più del 25% dell’involucro dell’edificio dell'articolo 14, comma 2 quater, Dl 4 giugno 2013, n. 63 (detrazione dell’80% o 85%) e il sisma-bonus acquisti dell’articolo 16, comma 1 septies (detrazione del 75%, 85% o 110%). Ricordiamo che è consentita la presentazione dell’asseverazione anche in epoca successiva al titolo edilizio per i Comuni rientranti in zona sismica 2 e 3, per le richieste di titolo edilizio presentate tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019, (allora non agevolabili). Tale convincimento è confortato dalle risposte fornite il 1° ottobre 2020, n. 422, il 14 luglio 2020, n. 214 ed il 30 giugno 2020, n. 195 e 196. Inoltre l’Agenzia delle entrate (
risoluzione 3 luglio 2020, n. 38/E), ha precisato che l’attestazione della riduzione del rischio sismico p
uò essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito, allorquando le «procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio 2019.
TIPOLOGIA DI IMMOBILI AGEVOLATI AL SISMABONUS
Relativamente alla tipologia di immobile, ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, su cui effettuare i suddetti lavori antisismici,
non rileva la categoria catastale ma è necessario che l’unità immobiliare agevolata, (dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) sia destinata ad abitazione o ad attività produttiva intesa come quella in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali (
circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.2). Infine ricordiamo che la detrazione spetta anche «…
per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione» (
risoluzione 12 marzo 2018, 22/E).
CRITERI E MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Per le detrazioni «speciali» Irpef e Ires del 50-70-75-80-85% sugli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la normativa istitutiva del bonus non ha indicato, relativamente alle modalità di pagamento (bonifico «parlante» o meno) o alla fruizione della detrazione (principio di cassa o quello di competenza), quale disciplina debba essere applicata, cioè quella degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero quella per il risparmio energetico «qualificato», tuttavia la
circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.2, ha chiarito che per individuare la disciplina da applicare alle modalità di pagamento e alla fruizione della detrazione (oltre che alla documentazione da conservare), in assenza di indicazioni specifiche nella norma, si deve far riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio, detraibili al 50%, dell’articolo 16 bis, comma 1, lettera i), Tuir. Quindi il pagamento con bonifico «parlante», cioè indicante la causale del versamento («va indicato l’articolo 16 bis del Tuir», istruzioni ai modelli Redditi PF e 730) e il codice fiscale dell’ordinante e del beneficiario dello stesso, è obbligatorio per tutti, tranne che per le imprese e tranne per il sisma-bonus acquisti dell’articolo 16, comma 1 septies del Dl 4 giugno 2003,
n. 63, come chiarito dal punto 1.5 del
provvedimento delle Entrate del 31 luglio 2019, n. 660057. Al posto dell’articolo 16 bis del Tuir, si ritiene possibile anche l’indicazione dell’articolo 16, Dl 4 giugno 2013, n. 63, che ha introdotto queste detrazioni «speciali», ma sul tema sarebbe auspicabile un chiarimento dell’agenzia delle Entrate (si veda la risoluzione della direzione regionale delle Entrate del Piemonte n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381, che non ammette un generico riferimento del Tuir, ma consente l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011, l’articolo 1,
legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero di quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo, l’articolo 4, comma 1, lettera c), Dl 6 dicembre 2011, n. 201). Per individuare il momento di sostenimento della spesa, poi, per le persone fisiche e i professionisti rileva la data del pagamento (principio di cassa) e non l’ultimazione dei lavori (competenza economica). Quest’ultimo metodo di competenza, invece, si deve applicare per le imprese, anche se in contabilità semplificata, per cassa o col metodo della registrazione (
articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973). Va ricordato, però, che per il classico 36-50%, nella prassi, per prudenza, è sempre prevalso, anche per le ditte, le snc e le sas (con qualunque tipologia di contabilità), il bonifico «parlante» rispetto al principio di competenza. Per il sismabonus acquisti (anche se al 110%)
non è necessario che l'acquirente effettui il «pagamento con bonifico bancario o postale», pertanto, non è necessario effettuare un bonifico «parlante», cioè quello con le descrizioni della norma, i codici fiscali dei soggetti coinvolti e assoggettato a ritenuta. Nel
provvedimento del 31 luglio 2019, prot. n. 660057, punto 1.5, infatti, l'obbligo di effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico «parlante» è espressamente escluso per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1 septies, del Dl 63/2013 (risposta del 16 gennaio 2020,
n. 5). Pertanto, i pagamenti degli acconti e/o del saldo per beneficiare del sismabonus acquisti dell’articolo 16, comma 1 septies del Dl 4 giugno 2003, n. 63, non devono essere effettuati tramite bonifico «parlante», come chiarito dal punto 1.5 del
provvedimento delle Entrate del 31 luglio 2019, n. 660057. Per gli interventi antisismici di edifici ubicati nelle zone 1, 2 e 3, a cui spetta la detrazione «speciale» Irpef e Ires del 50% (articolo 16, commi 1 bis e 1 ter, Dl 4 giugno 2013, n. 63), del 70% o 80% se la classe di rischio si riduce rispettivamente di uno o di due livelli (articolo 16, comma 1 quater, Dl 4 giugno 2013, n. 63) o del 75% o 85% in caso di acquisto da imprese costruttrici dopo la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, con riduzione della classe di rischio di uno o di due livelli (articolo 16, comma 1 septies, Dl 4 giugno 2013,
n. 63), l’ammontare complessivo delle spese, nel quinquennio 2017-2021, non potrà superare 96.000 euro per unità immobiliare e per singolo intervento. Quindi, questo limite non è moltiplicabile per ciascun anno, come invece previsto testualmente dalla norma principale che ha introdotto questa agevolazione, cioè l’articolo 16, comma 1 bis, Dl 4 giugno 2013, n. 63 (
risoluzione 29 novembre 2017, n. 147/E).
LIMITE SISMABONUS
Per il sismabonus dell’articolo 14 del Dl 63/2013, il limite di 96.000 euro per gli interventi effettuati sulle parti strutturali dell’edificio, non è da considerarsi autonomo rispetto a quello relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16 bis del Tuir, in quanto anche se la nuova norma degli interventi antisismici parla di 96.000 euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio» (considerando le pertinenze), nella sostanza, non viene individuata «una nuova categoria di interventi agevolabili», perché si rinvia alla lettera i) del citato articolo 16 bis del Tuir (risposta n. 12 data dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 sul 110%, risoluzioni 28 settembre 2020,
n. 60/E, 29 novembre 2017,
n. 147/E, risposta 7 ottobre 2020, n. 455). Dalle spese per gli interventi antisismici di edifici ubicati nelle zone 1, 2 e 3, sostenute dal 2017 al 2021, la detrazione «speciale» Irpef e Ires del 50% (70% o 80% se la classe di rischio si riduce rispettivamente di uno o di due livelli ovvero, rispettivamente, del 75% o 85% se sono realizzate su parti comuni di edifici condominiali) deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi a differenza delle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, che andavano ripartite in 10 anni (
circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5).