MERETRICIO IMPONIBILE IRPEF E SE ABITUALE SOGGETTO AD IVA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
MERETRICIO IMPONIBILE IRPEF E SE ABITUALE SOGGETTO AD IVA

MERETRICIO IMPONIBILE IRPEF E SE ABITUALE SOGGETTO AD IVA

27 MAR 2017
Questa volta mi son dovuto stupire da solo e cioè mi sono trovato a valutare una attività non proprio tipica svolta dalla aspirante contribuente che manifestava il desiderio di regolarizzarsi.
E così mi sono trovato davanti al primo problema e cioè a quale categoria di reddito devo ricondurre l'attività di prostituzione?
Secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n 22413 del 05.11.2016, l’esercizio dell’attività di prostituzione, occasionale o abituale genera un reddito imponibile ai fini IRPEF e va catalogata tra i redditi diversi e se abituale risulta anche soggetta ad IVA.
Secondo la Corte, tale attività, se svolta nell'ambito dello sfruttamento e del favoreggiamento, va resa imponibile alla stregua dei proventi illeciti  di cui all'art. 14 del comma 4 della L. 537/93, sentenza che smentisce la risposta a un’interrogazione parlamentare del 31 luglio 1990 fornita dal Ministero delle Finanze, in base alla quale tali proventi non sarebbero stati imponibili.
Invero, secondo la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 20 novembre 2001 causa C- 268/99, tale attività andava ricondotta al reddito di lavoro autonomo ("professioniste"), pensiero che era stato in precedenza espresso anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 131 dell’11 giugno 2009).
Al contrario secondo le Commissioni Tributarie di Roma e Milano tali redditi avrebbero natura risarcitoria e non sarebbero imponibili in considerazione del fatto che il corrispettivo percepito sarebbe riconducibile ad “una forma di risarcimento sui generis a causa della lesione dell’integrità della dignità di chi subisce l’affronto della vendita di sé” .

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