La Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza n. 15901/17 ha stabilito che è inammissibile il deposito telematico di documenti se il ricorso era stato depositato cartaceamente.
Secondo i Giudici la memoria di costituzione in giudizio successiva al ricorso notificato in modalità cartacea prima del 15 aprile 2017 viola il fondamentale principio del contraddittorio, ostacolando il contribuente nel prendere completa visione del contenuto del fascicolo al fine di replicare adeguatamente alle controdeduzioni.
ctp-roma-n-15901-15-2017-cartaceo-telematico.pdf