MANCATO VERSAMENTO IVA OLTRE LA SOGLIA E VOLONTARIETA' DELLA CONDOTTA
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MANCATO VERSAMENTO IVA OLTRE LA SOGLIA E VOLONTARIETA' DELLA CONDOTTA

MANCATO VERSAMENTO IVA OLTRE LA SOGLIA E VOLONTARIETA' DELLA CONDOTTA

12 LUG 2018
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21270/2018 ha stabilito che il mancato versamento dell’Iva oltre soglia prevista dall’art. 10 ter della L. 74/2000 e la prosecuzione dell’attività d’impresa si devono considerare scelte pienamente consapevoli dell’imputato e, dunque volontarie, laddove vi è la possibilità di fare ricorso a procedure concorsuali o di esdebitazione ovvero scegliere le obbligazioni da soddisfare. Secondo la difesa sarebbe stato sufficiente ad escludere il dolo della condotta, la dimostrazione di una situazione di insolvenza, la sua insorgenza in un momento anteriore alla scadenza del debito tributario e l’involontarietà della verificazione della situazione. La Corte ha ritenuto privi di fondamento i motivi di impugnazione, avendo la Corte territoriale correttamente ricavato la volontarietà dell’omissione contestata, dalla prosecuzione dell’attività di impresa nonostante l’aggravarsi della crisi della società e la conseguente indisponibilità delle risorse finanziare per l’assolvimento degli obblighi tributari. Per poter escludere la volontarietà della condotta penale relativa agli omessi versamenti dell’Iva oltre soglia è, infatti, necessario dimostrare la riconducibilità dell’inadempimento nei confronti dell’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, a fronte dei quali costui non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà.



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