La corte di Giustizia II Lombardia con la sentenza n. 657 del 2024 si è pronunciata sull’
applicazione retroattiva della presunzione dell’art. 12 comma 2 del DL 78/2009. Nel caso di specie, dallo scambio di informazioni tra Stati, era emerso che il contribuente deteneva nel
2015 dei conti correnti in Svizzera senza averli dichiarati nel quadro RW. Applicando il raddoppio dei termini, l’Agenzia delle Entrate emetteva, per l'anno d'imposta 2011, un avviso di accertamento, con cui accertava il maggior reddito imponibile. In sostanza l’Ufficio
aveva imputato il saldo contabile, del 28 febbraio 2015, a reddito interamente prodotto nell'anno di imposta 2011, senza che esistesse alcuna prova di detenzione di investimenti o attività finanziarie in Svizzera nel 2011 né alcun collegamento di queste somme con tale anno di imposta. Secondo i giudici di appello ciò costituisce una violazione dell’art. 12 comma 2 del DL 78/2009 in quanto “
dalla disponibilità di somme all'estero nel 2015 non poteva farsi discendere il fatto che essa risalisse al 2011, primo anno accertabile in base al raddoppio dei termini previsto a favore dell'ufficio dalla normativa richiamata.”
La disponibilità di somme all'estero nel 2011 non era stata provata dall'Ufficio nemmeno mediante presunzioni semplici, atteso che nell'avviso di accertamento mancava qualsiasi dato o notizia relativa all'anno di imposta 2011. Con riferimento a tale annualità, pertanto, "
l’Agenzia non poteva ritenersi libera dalla prova del fatto noto (detenzione di disponibilità finanziarie all'estero), che avrebbe legittimato l'operatività della presunzione legale relativa alla natura reddituale delle somme, in forza della asserita prova di detenzione di somme (fatto noto) in un diverso anno di imposta (28 febbraio 2015)."
cgt-ii-lomardia657.24presunzione.quadrorw.pdf