La Sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 3 del 2012, che ha accolto parzialmente le doglianze del ricorrente e ha evidenziato che l’amministrazione finanziaria, a fronte dell’istanza del contribuente, non può rimanere indifferente e tergiversare, in ragione di una supposta potestà discrezionale del potere di autotutela, poiché tale condotta configura un “abuso di diritto”, principio, che ben può essere ritenuto suscettibile di applicazione nei confronti della pubblica amministrazione allorché essa stessa utilizzi impropriamente un istituto giuridico per finalità contrarie al preminente interesse pubblico di cui è portatrice.