La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7803/2020 ci ricorda chenon bisigna mai fare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, per l'esistenza della solidarietà tributaria per le maggiori imposte accertate sul coniuge.
I giudici richiamando l’articolo 17 della legge 114/1977, hanno ribadito il costante orientamento della corte di legittimità, che prevede che i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del coniuge.
La dichiarazione dei redditi in forma congiunta è infatti consentita a coniugi non separati e genera questa inevitabile e spiacevole conseguenza che non viene affievolita nemmeno dalla successiva separazione personale ed opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante ed infine esplica efficacia anche quando i redditi imputati al coniuge, siano provento di attività illecita, pur nella inconsapevolezza del coniuge ( Cassazione 3944/2011).