MAI ABUSO DEL DIRITTO SENZA CONTRADDITTORIO EFFETTIVO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

MAI ABUSO DEL DIRITTO SENZA CONTRADDITTORIO EFFETTIVO

12 NOV 2017
La sentenza della Corte di Giustizia C-6/16 del 7 settembre 2017 ha evidenziato che in presenza di norme generali antiabuso si assiste ad una illegittima inversione dell’onere della probatorio gravante sul contribuente, dovendo l'amministrazione svolgere l'indagine circa l'esistenza di valide ragioni extrafiscali.
Secondo i Giudici infatti, “per verificare se un’operazione persegue un obiettivo di frode e di abuso, le autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono procedere, caso per caso, a un esame complessivo dell’operazione interessata” (punto 32 della sentenza citata).
La Corte ha così ritenuto illegittima la normativa francese laddove istituisce una “presunzione generale di frode e di abuso” e pregiudica l’obiettivo perseguito dalla direttiva di evitare la doppia imposizione degli utili distribuiti da una società figlia alla propria società madre (v. par. 36).
L’amministrazione finanziaria deve insomma indagare circa la effettiva esistenza dell'abuso e ciò è possibile solo con un concreto contraddittorio diretto a rilevare l’effettivo conseguimento di un vantaggio fiscale esclusivo.
Insomma secondo la Corte UE, la nostra procedura contenuta nell’articolo 10-bis, comma 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, dovrebbe essere applicata in ogni caso in cui sia contestato l’abuso del diritto, senza che siano ammesse “presunzioni di abuso”, fondate su criteri generali predeterminati.
Tale impostazione porterebbe ad escludere la presenza dell’abuso del diritto in tutti i casi in cui si è proceduto alla contestazione abusiva a “priori” e cioè in tutti quei casi in cui la contestazione discende dall’utilizzo di un determinato strumento (washing dividend, leverage cash out, stock lending, …), e cioè in tutti quei casi in cui l’istruttoria dell’amministrazione finanziaria si sia limitata a ricercare le prove (del predetto abuso), senza effettivamente indagare sull’esistenza delle diverse ragioni  extrafiscali che hanno determinato la scelta del contribuente.

C6-16-corte-ue-norme-antiabuso.pdf
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