MA E' VERO CHE LE POLIZZE VITA SONO IMPIGNORABILI ED INSEQUESTRABILI?
30 MAG 2017
Dalle recenti informazioni di stampa abbiamo appreso che sono state nuovamente sequestrate le polizze assicurative (di Gianfranco Fini). Ma le polizze assicurative non erano impignorabili ed insequestrabili? Ed ancora qual'è il limite e la funzione dell’art. 1923 c.c., secondo cui dette polizze sono escluse dalle azioni cautelari o esecutive dei creditori, sia del contraente che del beneficiario?.
La risposta meriterebbe una lunga disamina dell'argomento che in sintesi può essere così riassunto:
Le polizze vita, siano esse a premio ricorrente che a premio unico, rappresentano, oltre che uno strumento finalizzato alla previdenza ed al risparmio, anche un contratto diretto alla salvaguarda del capitale accantonato da azioni esecutive e cautelari dei creditori, ma per beneficiare della impignorabilità ed insequestrabilità, la polizza deve assumere i connotati di un accordo orientato alla previdenza del contraente o del beneficiario;
Qualora la polizza sottoscritta integri la veste di un investimento speculativo, finalità che la giurisprudenza ravvisa nei contratti "linked", non potrà più godere delle specifiche tutele che il comma 1 dell'art. 1923 c.c. riconosce alle polizze vita..
Per quanto concerne invece il comma 1 dell'art. 1923 c.c. nella parte in cui dispone che "Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare", occorre precisare quanto segue:
Per le azioni esecutive previste dal Codice civile devono intendersi i procedimenti iniziati sulla base di un titolo esecutivo (ex art. 474 c.p.c. ), cioè dell'atto che legittimi l'esistenza del credito stesso in base al quale è possibile iniziare l'esecuzione forzata al fine di ottenere l'adempimento delle pretese creditorie.
Per azione cautelare si intende l'azione con finalità sussidiaria ed accessoria diretta ad assicurare e garantire l'efficace svolgimento ed il proficuo risultato delle azioni di cognizione ed esecutiva.
Tali azioni non sono orientate alla tutela definitiva del credito, ma sono finalizzate ad anticipare gli effetti della sentenza, quali il sequestro giudiziario conservativo (con il quale si vuole garantire la conservazione e l'indisponibilità di determinati beni o cose ed il sequestro conservativo disposto dal giudice penale nel corso del procedimento penale a garanzia delle obbligazioni civili che scaturiscono da reato.
Inoltre tale tutela, vale anche nei confronti dei procedimenti cautelari atipici ex art. 700 c.p.c. .
La legge esclude dalla sequestrabilità e dalla pignorabilità le somme dovute al contraente ed al beneficiario sicchè i creditori non saranno legittimati a soddisfarsi sull'indennizzo assicurativo.
Il contratto non garantisce, invece, nei casi di sequestro preventivo della polizza disposto dal giudice penale ex art. 321 c.p.c., in quanto, secondo la Suprema Corte, il divieto di cui all'art. 1923 c.c. non riguarda la disciplina della responsabilità penale, ed in particolare dal sequestro per equivalente.
Secondo la giurisprudenza penale, insomma, il sequestro preventivo "diretto" può avere ad oggetto anche una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (ex art. 1923 c.c. ) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. Secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite l'impignorabilità ed insequestrabilità va riconosciuta solo"al valore della previdenza, che la norma in esame unitamente ad eventuali e, in varia misura, concorrenti finalità di risparmio è volta a tutelare".