LOGO SULLE DIVISE E STRISCIONI SUL CAMPO, DIMOSTRANO L'OPERAZIONE FATTURATA
02 LUG 2018
La Commisisione tributaria regionale della Basilicatacon la sentenza 172/18 del 25.06.2018, ha riaffermato il principio secondo cui le fatture regolarmente emesse lasciano presumere la verità di quanto indicato nella decrizione onde per cui esse costituiscono legittimo titolo per detrarre l’Iva e portare in deduzione il costo.
Inoltre le foto che riproducono il logo della società sportivasull’abbigliamento degli atleti e gli striscioni esposti in campo durante le partite, dimostrano la realità delle operazioni contestate. La vertenza aveva riguardato talune fatture per sponsorizzare ad una società sportiva dilettantistica.
Qualora l’ufficio volesse sostenere la falsità delle fatture contestando l’indebita detrazione dell’Iva e/o deduzione dei costi, ha l’onere di individuare e di indicare nell’avviso di accertamento, gli elementi probatori atti a confermare la mancata effettuazione dell’operazione "... dovrà, quindi, dimostrare il difetto delle condizioni per la detrazione o la deduzione".