La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13129 del 27.04.2022 ha stabilito chelo studio associato non è tenuto al pagamento dell'irap se il reddito è frutto del lavoro personale di ciascun professionista.
Secondo i Giudici è fatta salva la facoltà di fornire la prova circa l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell’attività professionale.
In altri termini, è tutto un problema di prova. Si deve, infatti, dimostrare che il vincolo associativo non si è costituito e che il reddito deriva dal lavoro autonomo di ciascun professionista.
Va dunque provato che i singoli professionisti hanno concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l'attività professionale, escludendosi l'applicazione dell'imposta sulla base della mera sussistenza dello studio associato.