LO SHAM TRUST IN ITALIA E' REATO?
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LO SHAM TRUST IN ITALIA E' REATO?

LO SHAM TRUST IN ITALIA E' REATO?

11 GIU 2018
Secondo la Cassazione penale, sez. III, 07/11/2017, (ud. 07/11/2017, dep.11/05/2018),  n. 20862 è reato costituire un cd. shame trust, poiché lo sperato effetto segregativo del vincolo del trust, pone in essere la sottrazione fraudolenta punita dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11. In particolare, l'imputato è stato condannato per avere, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, agli interessi ed alle sanzioni, per un ammontare complessivo di Euro 149.316,47, alienato simulatamente i propri beni in maniera idonea a rendere in tutto inefficace la procedura di riscossione coattiva. In particolare, l'imputato, insieme alla moglie, aveva costituito un trust trasferendovi le unità immobiliari ciascuno per la propria quota di proprietà, i cui beneficiari erano individuati nei disponenti stessi ed in via successiva nella figlia.
Il ricorrente aveva quindi sostenuto che, la nullità dello shame trust determinava che l'atto non produceva effetti nei confronti dell'Agenzia delle entrate; non producendo l'effetto segregativo il reato non sussisterebbe, non essendo un trust nullo idoneo a "rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva" e, quindi, ad integrare la fattispecie di reato contestata. Tutti i gradi di giudizio, tuttavia, avevano sconfessato tale tesi, dichiarandone la natura simulata, poiché già la Corte di appello di Milano aveva infatti rilevato che l'atto costitutivo richiamava la Jersey Law, la quale ammette il trust autodichiarato. Aveva poi proceduto all'analisi dell'atto e lo aveva ritenuto simulato e non nullo, in base all'analisi delle clausole e della sua struttura complessiva. Conclude sul punto pertanto la Corte, sostenendo che"il carattere fraudolento di determinate operazioni negoziali presuppone, quale dato pressochè costante, che l'attività fraudolenta sia nascosta attraverso lo schermo formale di attività o documenti apparentemente regolari (Cass. Sez. 3, n. 40319 del 2016, Scandiani) o l'adozione di un atto formalmente lecito - come l'alienazione di un bene - però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno (Cass. Sez. 3, n. 25677 del 16/5/2012, Caneva e altro, Rv. 252996). Realizzando il trust - anche ove lo si ritenga nullo secondo le norme del codice civile, perchè sham trust, con la coincidenza tra disponente e trustee - il ricorrente ha creato uno schermo formale, un diaframma, tra il patrimonio personale e proprietà costituita in trust, nel quale è confluito il suo patrimonio immobiliare; e ciò ha fatto, in maniera del tutto incontestata, per la finalità elusiva delle ragioni creditorie erariali (sulla rilevanza penale di una tale condotta cfr. Cass. Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011, Rv. 249838, Orsi, che ha ritenuto sussistente il fumus del delitto ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 nel caso di sham trust). Tale schermo formale però può cadere solo quando si riveli la situazione di mera apparenza; quando cioè emerga che, pur nella presenza formale del trust, l'indagato continui ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità. L'atto fraudolento allora, pur se ha natura di sham trust, rende più difficoltosa l'azione di recupero del bene, perchè già con il trust è stato sottratto in un primo momento alle ragioni dell'Erario; in secondo momento perchè comunque, essendo l'atto giuridico formalmente esistente, si dovrà dimostrare la sua nullità, procedendo giudizialmente per ottenere la sua eliminazione dal mondo giuridico e solo dopo procedere all'esecuzione sul bene." Pertanto ed in conclusione, sembra possibile affermarsi che la realizzazione di un trust "autodichiarato", costituito nei termini di cui si è detto sopra, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte perché rappresenta uno schermo formale creato per separare il patrimonio personale da quello segregato nel trust, ed in virtù di tale effetto, la costituzione di uno sham trust integra comunque il reato contestato, a prescindere se l'atto sarebbe da considerarsi nullo ovvero simulato secondo le normali regole.

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