LO SCUDO FISCALE COPRE IL DOMINUS E LA SUA SOCIETA'
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LO SCUDO FISCALE COPRE IL DOMINUS E LA SUA SOCIETA'

LO SCUDO FISCALE COPRE IL DOMINUS E LA SUA SOCIETA'

03 GIU 2016
 (C.T. Reg. Milano 604/42/2016)
Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza n. 604/42/2016, la dichiarazione riservata (scudo fiscale) consente di beneficiare della preclusione agli accertamenti tributari e contributivi e dell'estinzione delle sanzioni amministrative, nonché di quelle previste in materia di monitoraggio fiscalesia per lo scudante che per la società, se il soggetto "scudante" è il dominus della stessa.
 
C.T. Reg. Milano 1.2.2016 n. 604/42/16

In data 13 Maggio 2015, l'Ufficio depositava appello avverso la sentenza n. [Omissis] della CTP di Varese, sez. 1, che aveva respinto il ricorso relativo alla rettifica Iva, accogliendolo nel resto, con compensazione delle spese.

L'Ufficio, premettendo che la società aveva provveduto a registrare fatture dal fornitore [Omissis] per prestazioni oggettivamente inesistenti, recuperava a tassazione, per l'anno 2004, € 162.994,00, ai fini Ires ed Irap ed € 12.783,00 per Iva, e lamentava che la CTP avesse riconosciuto l'estensione alla società gli effetti preclusivi dello scudo fiscale di cui al DL. 78/2010
Precisava che, mentre non era possibile utilizzare le somme emerse con la dichiarazione riservata presentata dal dominus di una società di capitale per accertare la società di capitale, di contro non vi era alcuna preclusione di svolgere attività di accertamento nei confronti di una società di capitali per contestare dei comportamenti che non traevano origine in alcun modo dalla dichiarazione riservata; in ogni caso, le società commerciali non potevano beneficiare dello scudo, come ribadito dalla sentenza n. 44003/13 della Suprema Corte.
Di conseguenza l'Iva poteva formare oggetto d'indagine e, attesa l'oggettiva inesistenza delle operazioni, quanto accertato doveva essere confermato.
In data 22.6.2015 si costituiva la società spiegando appello incidentale per la parte della sentenza che aveva confermato l'accertamento relativamente all'Iva.
Precisava la società che, nella specie, non esistevano i presupposti per il raddoppio dei termini ai fini dell'emissione degli accertamenti poiché il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. [Omissis] aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'A.U.; ribadiva che la dichiarazione integrativa, effettuata dal "Dominus" spiegava effetti preclusivi anche nei confronti della società appellata ed appellante.
In ordine all'Iva deduceva che l'accertamento poteva essere definito apparente poiché, per il reverse charge, con la contestuale registrazione sia a debito che a credito, alcun danno ne era derivato all'erario.
Reiterava l'eccezione della nullità dell'avviso di accertamento poiché firmato da soggetto non abilitato.
La vertenza viene discussa in pubblica udienza.

Motivi della decisione

L'eccezione d'illegittimità dell'avviso di accertamento per la mancanza di nomina a dirigente del Funzionario che lo aveva firmato non merita accoglimento poiché non è stata fornita alcuna prova in ordine a tale asserita illegittimità. 
Non merita, altresì, accoglimento l'eccezione circa la mancanza dei presupposti per il raddoppio dei termini per l'emissione dell'avviso di accertamento. A tale riguardo osserva questa commissione che tale raddoppio è previsto dall'ART. 43 comma 3, DPR n. 600/73, come modificato dalla legge n. 248/2006 irrilevante l'esito dell'azione penale, come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenze n. 9974 del 15.5.2015 e n. 20043/15, le quali hanno stabilito: "L'avvenuta archiviazione della denuncia presentata dalla Guardia di Finanza, non è di per sé d'impedimento all'applicazione del termine raddoppiato, proprio perché non rileva né l'esercizio dell'azione penale da parte del pm, ai sensi dell'ART. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento e diritto tributario".
Nel merito l'appello dell'Ufficio non merita accoglimento.
L'estensione degli effetti premiali dello scudo fiscale alle società commerciali è principio della Corte di Cassazione, la quale, con sentenze n. 50308/2014 n. 38695/2014, n.44003/2013 e, per ultimo, con sentenza n. 28775 depositata il 7.7.2015, ha statuito che: "sempre che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla normativa disciplinatrice dell'istituto (capienza, date, soggetti, collegamento fra scudo e reati commessi) alla luce del diritto vivente (giurisprudenza e documenti di prassi),anche nell'ambito delle società (di persone e di capitali) l'istituto può operare, ma solo con riferimento a soggetti che, all'interno delle società, possiedono i requisiti di diritto e di fatto per essere considerati appartenenti alla categoria del dominus".
Nel caso di specie, l'Ufficio non ha contestato lo status di "dominus" del Sig. [Omissis] nella società [Omissis] né che questi, personalmente, non avesse beneficiato dello scudo fiscale, per il che gli effetti dello scudo debbono intendersi riferiti anche la società limitatamente alle imposte dirette.
In ordine alla tassazione ai fini Iva, osserva questa commissione che l'appellante incidentale non ha contestato e provato che le fatture ricevute dalla [Omissis] non fossero oggettivamente inesistenti per il che l'Iva è dovuta ai sensi dell'ART. 21 c. 7, DPR. n. 633/72 e, nella presente fattispecie, ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge n. 633/72.
Non rileva, poi, l'affermazione della società che nessun danno sarebbe derivato all'Erario poiché il sistema impositivo presuppone ed impone dei comportamenti utili, necessari ed indispensabili per una corretta rilevazione degli accadimenti aziendali.
Deve, ancora, essere respinta la richiesta applicazione della sanzione ridotta al 3% poiché detta riduzione è prevista nel caso in cui il cessionario abbia versato l'imposta nei modi ordinari, e l'appellante incidentale non ha proceduto né ad integrare né ad emettere autofattura.
Di conseguenza vengono respinti l'appello e l'appello incidentale. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese. La Commissione, definitivamente, pronunciando.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'Ufficio e l'appello incidentale della società; spese compensate.
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