Esclusa la definizione agevolata delle liti pendenti alla data del 1° maggio 2011 nel caso in cui, dopo tale data ed entro il 5 luglio 2011, sia intervenuta una pronuncia non più impugnabile. Per le controversie suscettibili di definizione, in seguito al pagamento delle somme dovute, da effettuarsi entro il 30/11//2011, gli uffici sospenderanno le eventuali iscrizioni a ruolo, anche in mancanza della domanda; successivamente, una volta accertato il regolare perfezionamento della definizione, provvederanno allo sgravio. Sono alcune istruzioni contenute nella circolare n. 48 del 24/10/2011, con la quale l'agenzia delle entrate illustra le disposizioni dell'art. 39, comma 12, del dl n. 98/2011, concernenti la definizione agevolata delle controversie pendenti alla data del 1° maggio 2011 con l'agenzia delle entrate, di valore fino a 20.000 euro.