CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LIQUIDAZ. CONTROLLATA:NON HA LIGETTIMAZ. ATTIVA IL CREDITORE CHE NON PROVA LA CERTEZZA E L'ESIGIBILITA' DEL CREDITO

9 LUG 2025
Con decreto del 10 giugno 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII proposto da un creditore nei confronti di un imprenditore individuale, rilevando un difetto di legittimazione attiva in capo all’istante.
La decisione si fonda sulla considerazione che, sebbene per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi non sia necessario che il credito sia assistito da titolo esecutivo, è comunque richiesto che lo stesso sia allegato e dimostrato con sufficiente certezza, in conformità ai poteri istruttori attribuiti al Tribunale (Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 16853/2022).
Nel caso di specie, il creditore aveva prodotto esclusivamente bollette commerciali relative a utenze, prive delle caratteristiche formali e sostanziali della fattura elettronica – quali la trasmissione tramite SDI e l'accettazione da parte del destinatario – e non aveva allegato né contratti, né atti di messa in mora, né alcuna prova della trasmissione delle presunte fatture.
Il Collegio ha quindi ritenuto che tale documentazione fosse inidonea a provare la certezza e l’esigibilità del credito, precludendo la possibilità per il Tribunale di svolgere anche una verifica sommaria della legittimazione del ricorrente. Ne è conseguito il rigetto del ricorso.
La pronuncia evidenzia come, anche in sede concorsuale minore, il creditore istante debba farsi carico di allegare in modo circostanziato la propria pretesa, e richiama l’attenzione sull’importanza di un impianto probatorio coerente e documentato, pena l’inammissibilità della domanda.
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa