La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 15377 ha ribadito che non esiste una responsabilità automatica e solidale del liquidatore di società.
I giudici hanno così ricordato che la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione è disciplinata dall’articolo 36 del Dpr 602/73, secondo il quale non sussiste alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari delle società.
I giudici hanno poi concluso affermando che in ogni caso il fisco deve sempre notificare all'amministratore un atto specifico portante le motivazioni per le quali lo stesso viene ritenuto responsabile.
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