La Corte di Cassazione con la sentenza n.22075 dell'11.09.2018 ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che abbandoni arbitrariamente il luogo di lavoro senza registrare il suo allontanamento, poichè si configura la fattispecie di falsa attestazione della presenza, prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lettera a) del Testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001 ).
Secondo la Corte la norma prevale sulla contrattazione collettiva che prevede per la stessa condotta una sanzione più lieve rispetto a quella del licenziamento, precisando che rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata del Testo unico sul pubblico impiego, «non solo il caso dell'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l'allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio».
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