L’EX AMMINISTRATORE E’ RESPONSABILE SE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE E’ TARDIVA
22 FEB 2018
Con sentenza n. 24251 del 2017 il Tribunale di Roma, sezione specializzata delle Imprese, ha condannato l’ex amministratore di una s.r.l. al risarcimento dei danni arrecati alla società in quanto la sua cessazione dalla carica non era stata comunicata ed iscritta nel registro delle imprese (tempestivamente). Più precisamente l’amministratore era rimasto in carica 4 mesi e aveva presentato le proprie dimissioni nel gennaio 2011, mentre la designazione del nuovo amministratore, avvenuta nello stesso mese, era stata iscritta nel registro delle imprese nel luglio 2011. Il curatore fallimentare della società, chiedeva quindi la condanna dell’ex amministratore per l’importo di 287mila euro. Il convenuto eccepiva che essendosi dimesso 4 mesi dopo l’assunzione della carica, non aveva alcuna responsabilità per i danni arrecati a terzi, in quanto, essendo stato nominato un soggetto diverso, non disponeva di alcun potere nella gestione della società. Il Tribunale rilevava che la cessazione dall’incarico era stata trascritta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2385 c.c. e che pertanto non poteva considerarsi opponibile al curatore fallimentare, trattandosi di soggetto terzo rispetto alla compagine. Secondo i giudici ciò a cui si deve avere riguardo è il momento dell’iscrizione nel registro delle imprese perché è questo che determina l’effettività della carica. L’ex amministratore, sottolinea il tribunale, anche se non poteva chiedere l’iscrizione della sua sostituzione nell’incarico, avrebbe potuto comunque richiedere al nuovo amministratore di attivarsi a tal fine e, in caso di rifiuto, sollecitare l’intervento dell’ufficio e del giudice del registro.