La
Corte di
Cassazione con l’
ordinanza n. 24839 del 06.11.2020 è tornata ad occuparsi della cessione delle partecipazioni, in precedenza rivalutate e della successiva distribuzione delle riserve della società (
leverage cash out), enunciando un principio di diritto che
valorizza i principi ora codificati dall’art. 10 bis della L. 212/2000.
La contestazione dell'ufficio si fondava sulla c.d.
circolarità dell'operazione effettuata,
escludendo che la effettiva cessione delle azioni rivalutate, potesse costituire valida esimente per l'esclusione della condotta abusiva, (la società cessionaria delle azioni rivalutate era stata interamente ceduta a un’altra società a responsabilità limitata).
Secondo i giudici invece, tale condotta
non costituisce abuso del diritto (nonostante la cessione delle azioni fosse avvenuta due giorni prima della distribuzione di dividendi già deliberati e il pagamento del dovuto fosse stato posto in essere in corrispondenza della distribuzione dei medesimi), perchè, affinchè una operazione possa essere definita abusiva, occorre la presenza congiunta del
rilevante fine di eludere le imposte (indebito vantaggio fiscale) e
l'operazione deve essere priva di una valida ragione extrafiscale, (in precedenza valide ragioni economiche).
Gli ermellini, richiamando i principi in precedenza espressi, (
Cassazione n. 869 del 16 gennaio 2019), hanno così ricordato che non vi può essere
abuso del diritto allorquando
la condotta del contribuente possa essere spiegata da altre ragioni diverse dal mero conseguimento di un risparmio di imposta.
Nei fatti la pronuncia valorizza il principio della
libertà di scelta del contribuente tra le diverse operazioni possibili ma comportanti un diverso carico fiscale ed il fatto che il cedente abbia
definitivamente ceduto ad un’altra società la partecipazione in precedenza rivalutata, (elemento questo che esluderebbe la circolarità dell'operazione), fatto decisivo per l'esclusione dell’abuso del diritto.
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