LEVERAGE CASH OUT LEGITTIMATO DAL NUOVO ART 10 BIS DELLA L. 212/2000
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LEVERAGE CASH OUT LEGITTIMATO DAL NUOVO ART 10 BIS DELLA L. 212/2000

21 MAG 2018

La giurisprudenza continua a confermare la legittimità delle operazioni di riorganizzazione effettuate per il tramite del c.d. Leverage Cash Out.
La presenza di valide ragioni extrafiscali, (una volta erano valide ragioni economiche), non consentono infatti all’amministrazione finanziaria di considerare abusiva l’operazione di rivalutazione delle quote e la loro successiva vendita (a debito) a società composta dagli stessi soci, (c.d. operazione circolare), con  pagamento del debito mediante la distribuzione degli utili dalla partecipata (con tassazione sul 5% degli stessi).
I Giudici della Commissione trbutaria provinciale di Treviso con la sentenza 144/01/2018 depositata il 11.04.2018, hanno così nuovamente bocciato la ostinata tesi delle entrate che continuano a contestare, a livello periferico, l'abuso del diritto, nonostante a livello centrale promanino indicazioni di senso contrario,(risoluzioni 97/E e 98/E del 2017, risoluzioni 93/E e 101/E del 2016, la circolare 1/2018 della Guardia di Finanza e da ultimo risoluzione n. 40/E/2018), documenti dai quali si evince incontrovertibilmente che quando il contribuente si mette nelle condizioni, attraverso operazioni legittime, di fruire di un risparmio previsto dall’ordinamento, non si realizza mai l'abuso del diritto.
Infatti, secondo la nuova disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 10 bis, il contribuente può legittimamente ottenere un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo.
Vengono così a cadere tutte quelle ipotesi dell'amministrazione finanziaria secondo le quali, dette operazioni celerebbero una distribuzione di utili in favore dei soci, che se fosse stata attuata direttamente, avrebbe comportato un maggior carico fiscale in capo ai soci.
Inoltre nell'operazione analizzata dai Gudici trevigiani, l’operazione non è qualificabile come elusiva, poichè non si sarebbe realizzato alcun aggiramento di norme fiscali, ma attuata un’opzione concessa dalla normativa vigente
Viene così a cadere anche quel tabù secondo cui l’elusione si realizza attraverso una sorta di abuso delle forme giuridiche, riconoscendo il ditto del contribuente all'utilizzo delle forme dell’ordinamento più confacenti alla sua necessità, anche quando la scelta è stata motivata da esclusive ragioni fiscali.
Ma allora, che sia dotato di qualche fondamento quanto da me affermato, circa un anno fa, in un precedente intervento ove annunciavo la morte dell'abuso del diritto? (https://www.dominiciassociati.com/it/la-cassazione-e-l-agenzia-delle-entrate-decretano-la-morte-dell-abuso-del-diritto.php)

ctp-treviso-144-01-2018-non-elusivo-il-lco.pdf
 

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