E' LEGITTIMO IL PAGAMENTO DEL TERZO PIGNORATO PRIMA DEL CONCORDATO
26 FEB 2021
La Corte di Cassazione n. 3850/2021 afferma che in tema di concordato preventivo, non trova applicazione il principio di spossessamento previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42-43 l.fall. da cui deriva la previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ma operaai sensi del successivo articolo 44,un principio di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Conseguentemente deve ritenersi legittimo (salvo non ricorra l'ipotesi di frode) il pagamento effettuato dal terzo pignorato in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'articolo 533 c.p.c. sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.