LEGITTIMO IL CREDITO DI IMPOSTA R&S PER LO SVILUPPO SPERIMENTALE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI
16 APR 2025
La Cgt di Oristano con la sentenza n. 7/2025 ha dichiarato l’illegittimità dell’atto di recupero con cui l’Ufficio disconosceva il credito di imposta R&S utilizzato da una società che si occupava della produzione di prodotti freschi per la panetteria. In particolare, il progetto era volto all'utilizzo sperimentale di tecniche innovative e metodologie scientifiche volte a ottimizzare la produzione e l'utilizzo del lievito madre per la realizzazione di prodotti di panetteria. A parere dell’Ufficio le attività descritte non rientrerebbero tra quelle di R&S in quanto beneficiano del credito "sono quelle relative ai progetti intrapresi per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell'arte del settore di riferimento ….". I giudici ritengono errata la tesi erariale e affermano come “in nessuna previsione normativa primaria (art.3 D.L. 145/2013) o secondaria (D.M. MEF del 27/5/2015) si richiede ai fini del godimento del beneficio "il superamento di ostacoli scientifico-tecnologici non risolvibili con le conoscenze e capacità già disponibili nello stato dell'arte e nella prassi del settore". Secondo i giudici di I grado la tesi dell'Ufficio introduce sostanzialmente un requisito molto più restrittivo che caratterizza le attività di ricerca per un quid pluris, dato dalla spiccata innovatività e creatività dell'attività di ricerca, tale da imprimere un passo in avanti al settore merceologico di riferimento. In realtà, l'Ufficio avrebbe potuto escludere il beneficio solo allegando e provando che le attività compiute dalla ricorrente fossero "modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni", poiché solo queste restavano escluse dal godimento dell'agevolazione.