La commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 1750/21 ha rigettatol'appello dell'ufficio che voleva recuperare le spese di trasferta del contribuente. La sentenza ha affermato che il contribuente aveva assolto all'onere probatorio e soprattutto aveva dimostrato che tali spese avevano una natura compensativa e non retributiva (rimborsi chilometrici relativi alle trasferte fuori dal Comune). Dalla documentazion prodotta in giudizio era infatti risultato che i rimborsi chilometrici erano relativi agli spostamenti dalla abitazione del dipendente alle sedi dei clienti (e non da casa sua alla sede di lavoro). Ricordiamo infatti che l'articolo 51 del Dpr. n. 917/86 prevede che costituisce trasferta «lo spostamento del dipendente dalla propria sede di lavoro al luogo di missione ove è tenuto a recarsi su incarico e per esclusivo interesse del datore di lavoro ... ed il contribuente aveva documentato «ogni singolo rimborso chilometrico ottenuto, tramite un resoconto dal quale si evince che per ogni mese, è indicata la data di effettuazione della trasferta, l'indicazione del cliente visitato e del luogo di ubicazione dello stesso, con indicazione di città e indirizzo, nonchè del costo chilometrico di cui alla tariffa Aci, utilizzato per il calcolo, l'indicazione del totale dei chilometri percorsi per ciascuna trasferta e il totale dei rimborsi spettanti». spese-trasferta-ctr.pdf |