L'amministrazione finanziaria con la
risposta a interpello n. 106 del 2019, conferma la
legittimità della scissione non proporzionali di una società immobiliare a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione.
L'operazione prospettava l'assegnazione a due società beneficiarie di nuova costituzione, di una parte del patrimonio della società scissa, composto, principalmente, da
beni immobili (oggetto di contratti di locazione e tenuti a disposizione) e da crediti verso clienti.
L'operazione prevedeva poi la distribuzione dei diritti di usufrutto sulle medesime quote e l'assegnazione della totalità delle
quote di partecipazione al capitale sociale di ciascuna società beneficiaria, a due degli attuali quattro soci della società scissa.
Come ormai pacifico in dottrina
la scissione societaria non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la
ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario, onde per cui l'operazione può definirsi
fisiologica e finalizzata a consentire agli attuali soci di della società istante di
proseguire separatamente l’attività sociale.
rispostan.106del2019.pdf